Assicurazione contro il furto: esagerare il danno costa caro!

Assicurazione contro il furto: esagerare il danno costa caro!
08 Marzo 2016: Assicurazione contro il furto: esagerare il danno costa caro! 08 Marzo 2016

Tutti i contratti di assicurazione contro il furto sanzionano con la perdita del diritto all’indennizzo il comportamento sleale dell’assicurato che, subito un furto, in qualsiasi modo esageri l’ammontare del danno al fine di ottenere un indennizzo maggiore di quello effettivamente dovutogli. Esistono diverse formulazioni di questa clausola che, nelle sue versioni più semplici, dispone: “L’Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo” Si tratta di una pattuizione che, in realtà, esplicita un’ipotesi inadempimento contrattuale dell’assicurato che potrebbe farsi direttamente derivare dagli obblighi di correttezza e buona fede imposti dall’art. 1175 c.c. e, con particolare riferimento all’esecuzione del contratto, dall’art. 1375 c.c.. Ed infatti la dottrina (Rossetti, Il diritto delle assicurazioni, Padova, 2012, II, 375) ha affermato che, a fronte di un comportamento scorretto di tal genere, l’assicuratore potrebbe anche chiedere la risoluzione del contratto (o opporre l’eccezione di inadempimento), pur in assenza di un’espressa previsione contrattuale. Di questi principi ha fatto puntuale applicazione la sentenza n. 300/2016 del Tribunale di Treviso, respingendo la domanda di un assicurato che aveva chiesto di essere indennizzato per le sottrazioni lamentate in occasione di un furto avvenuto nel suo appartamento. Sennonchè questi, dopo aver denunciato il furto ai Carabinieri, dichiarando la sottrazione di alcuni oggetti, aveva in seguito ripetutamente “integrato” l’elenco dei beni che sosteneva esser stati asportati dai ladri, dando vita a quella che il Tribunale ha definito una “denuncia progressiva”. Alcuni giorni dopo la denuncia del furto egli aveva invero dichiarato la sparizione dei preziosi custoditi nell’appartamento e dopo ancora quella di un I-pad e di un I-phone. Rileva il Tribunale da un lato l’implausibilità del fatto che “la sera del sopralluogo della volante”, nell’immediatezza della scoperta del furto, l’assicurato “non si sia minimamente preoccupato di verificare se nell’appartamento fossero o meno stati trafugati i preziosi… ciò che avrebbe fatto qualunque padrone di casa… nell’immediatezza della constatata violazione dell’ambiente domestico” (e ciò nonostante si fosse preso cura di fotografare detti preziosi, a suo dire, proprio a scopi assicurativi). Dall’altro il Giudice trevigiano rileva che, a fronte dei puntuali rilievi che l’assicuratore gli aveva opposto, costituendosi in giudizio, l’assicurato non aveva provato, e nemmeno offerto di provare, la sottrazione dell’I-pad e dell’I-phone, né il loro effettivo valore, tenuto conto del fatto che aveva “tentato di farsi indennizzare a dei valori semplicemente improponibili anche per lo steso acquisto di tali oggetti nuovi, così ponendo in essere “ipervalutazioni chiaramente speculative””. Sotto questi due diversi profili pertanto il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie dell’”esagerazione dolosa” e la conseguente perdita del diritto all’indennizzo.

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